Art. 1 Principio e ambito
Il possessore del certificato di capacità come medico di fiducia (SGV) è obbligato alla formazione secondo l’Art 4 del "programma del possessore del certificato come medico di fiducia".
Art. 2 Accreditamento dei punti
- I possessori del certificato di capacità come medico di fiducia, secondo l’Art 4 del programma del medico di fiducia, devono effettuare e poter dimostrare una formazione della durata di 3 anni per un totale di 6 giorni.
- Per la registrazione delle ore di formazione è competente la commissione per la formazione continua SGV.
- Eventuali ricorsi sono da inoltrare alla commissione per la formazione continua SGV.
Art. 3 Valutazione
- Come formazione sono da tenere in considerazione formazione continua e aggiornamento. Entrambe vengono conteggiate allo stesso modo.
- Manifestazioni della SGV o altre manifestazioni di organizzazione nazionale o internazionale che hanno equivalenti programmi di formazione continua o aggiornamenti, vengono conteggiati con 3 ore di formazione continua per ogni ½ giornata. L’intera formazione obbligatoria prevede perciò 36 ore (crediti) entro un periodo di 3 anni.
- La partecipazione a circoli di qualità sul tema “medicina assicurativa” presso altre giornate di formazione vengono conteggiate allo stesso modo.
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Manifestazioni di altre organizzazioni vengono conteggiate secondo i seguenti criteri con 3 ore di formazione per ½ giornata:
- Si tratta di un’attività per medici.
- Il tema della giornata è strettamente legato alla medicina assicurativa.
- Per garantire la qualità del contenuto della formazione continua (Art. 4 del programma di formazione), saranno riconosciuti al massimo la metà dei punti necessari per la formazione continua durante l’attività (Art. 3, paragrafo 4).
- Manifestazioni che non esaudiscono i criteri dell’Art. 3 paragrafo 4, verranno valutate e riconosciute dalla commissione di formazione.
Art. 4 Conferma
- La conferma di partecipazione alla formazione di base e formazione continua della SGV avviene tramite la lista di partecipazione.
- La conferma di partecipazione a manifestazioni che non vengono offerte dalla SGV avviene in analogia con le regole attuali dell’FMH.
Art. 5 Attestato
- Il possessore dell’attestato di capacità compila per uso personale un attestato che gli verrà messo a disposizione dal segretariato SGV.
Art. 6 Certificazione
- A formazione completata, la SGV rilascerà ad ogni partecipante un certificato di capacità.
- Vale in concreto la dichiarazione personale per via SGV che mette a disposizione un Internettool tramite la loro Homepage.
- La commissione per la formazione di base e formazione continua della SGV si riserva il diritto di fare dei controlli non precedentemente annunciati (blitz).
- Qualora l’obbligo di formazione continua non verrà esaudito, potrà venir presa in considerazione un’altra unica possibilità per un anno.
- Qualora entro tale periodo l’obbligo di formazione continua non fosse ancora avvenuto, avviene l’annullamento del certificato di formazione .
- Le opzioni per eventuali ulteriori certificazioni verranno discusse individualmente.
Art. 7 Tasse
- Per i soci della SGV non viene chiesta alcuna tassa per la registrazione di punti per la formazione continua.
- Per coloro che non sono soci, i quali operano nel ramo della certificazione del proprio certificato di formazione, e che volessero farsi conteggiare i punti e così registrarli, verrà richiesta una tassa annuale che ammonta alla quota annuale.
Art. 8 Conclusioni
- Il programma di formazione è stato accolto dall’assemblea della SGVcon effetto 01.01.2010.